martedì 21 febbraio 2012

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA (1791) di Olympe De Gouges

Da "ilgeniodelledonne"n.11 il web-magazine di voceDonna del 4 maggio 2008 http://www.sguardididonna.it/home_home.htm LA RESISTENZA DELLE DONNE di Carla Grementieri -------------------------------------------------------------- AI PRIMI DI NOVEMBRE DEL 1793 SI TIENE IL PROCESSO CHE VEDE IMPUTATA OLYMPE: IL TRIBUNALE DICHIARA COLPEVOLE LA 45ENNE DONNA DI LETTERE E LA CONDANNA ALLA DECAPITAZIONE PER AVER ATTENTATO ALLA SOVRANITÀ DEL POPOLO FRANCESE CON SCRITTI CHE METTONO IN DISCUSSIONE LA FORMA DI GOVERNO REPUBBLICANO E PER AVER FONDATO ASSOCIAZIONI E CIRCOLI FEMMINILI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA (1791) di Olympe De Gouges Preambolo Uomo, sai essere giusto? E' una donna che te lo domanda: non vorrai toglierle questo diritto. Dimmi, chi ti ha dato il sovrano potere di opprimere il mio sesso? La tua forza? Le tue capacità? (…) Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono la cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri . (…) Diritti della Donna e della Cittadina. ARTICOLO I La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull' interesse comune. ARTICOLO Il Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà. la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione. ARTICOLO III Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Che è la riunione della donna e dell'uomo: nessun organo, nessun individuo può esercitarne autorità che non provenga espressamente da loro. ARTICOLO IV La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri; cioè l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell'uomo, cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione. ARTICOLO V Le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azione nocive alla società: tutto ciò che non è proibito dalle leggi sagge e divine, non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare quello che esse non ordinano. ARTICOLO VI La legge deve essere l'espressione della volontà generale: tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente o con i loro rappresentanti. alla sua formazione; essa deve essere uguale per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quella delle loro virtù e dei loro talenti. ARTICOLO VII Non è esclusa nessuna donna; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi stabiliti dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa Legge rigorosa. ARTICOLO VIII La Legge deve stabilire solo pene strettamente e evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne. ARTICOLO IX Su ogni donna dichiarata colpevole la Legge esercita tutto il rigore. ARTICOLO X Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve pure quello di salire sul podio sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge. ARTICOLO XI La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio vostro, senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. ARTICOLO XII E' necessario garantire i diritti della donna e della cittadina; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata. ARTICOLO XIII Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutti i lavori ingrati, a tutte le fatiche, deve quindi partecipare alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria. ARTICOLO XIV Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare da soli o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico. Le Cittadine possono aderirvi soltanto con l' ammissione di un'eguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica e di determinare la quantità, l' imponibile la riscossione e la durata dell'imposta. ARTICOLO XV La massa delle donne coalizzata con gli uomini per la tassazione ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico. ARTICOLO XVI Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione; la costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla sua redazione. ARTICOLO XVII Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati; esse hanno per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica legalmente constatata, lo esiga in modo evidente e a condizione di una giusta e preliminare indennità.